Marco Mazzocchi
Responsabilità verso l’erario.
I membri del Cda delle Sp. z o.o. (e delle Società per Azioni) rispondono per le imposte non pagate qualora non sia possibile eseguirle nei confronti della stessa società, non solo, in base alle sentenze della Corte Suprema Amministrativa (NSA) l’organo tributario ha l’obbligo di procedure in merito alla responsabilità per debiti erariali contro tutti i membri del Cda che possono essere responsabili di tale debito, ovvero in carica in detto periodo e non ammissibile l’esecuzione solo nei confronti di alcuni dei membri.
Ciò è possibile grazie all’art. 116 dell’Ordinamento Tributario (Ordynacja Podatkowa) il quale prevede che per i debiti verso l’erario (nelle sp. z o.o., S.A., anche in organizzazione) risponda in solido il Cda qualora non fosse possibile eseguire il debito nei confronti della società.
Bisogna prendere in considerazione che è possibile liberarsi da questa possibilità utilizzando quanto previsto dall’art. 299 del KSH (ci cui abbiamo discusso nella prima uscita di questa serie) ovvero tramite la presentazione di una istanza di fallimento o di concordato preventivo che, però, deve essere fatta “nel momento opportuno” quindi prima che lo stato di insolvenza sia tale che evidentemente la società non sia in grado di pagare i propri debiti..
Non è però ben chiara la responsabilità di eventuali membri del Cda che possano essere entrati in carica dopo che il debito tributario sia stato contratto (e dichiarato) e che non hanno provveduto a pagare il debito; leggendo alla lettera l’art. 166 si intende che responsabili in solido possono essere considerati solo coloro che erano in carica nel momento in cui il debito tributario è stato contratto, ciò fa ritenere che se i successivi membri del Cda non provvedono a regolare la posizione verso l’erario, non ottemperano a quanto previsto dall’art 299 del KSH (istanza di fallimento o di concordato preventivo) e se l’esecuzione fosse, anche parzialmente, inefficacie, la responsabilità patrimoniale ricadrebbe sul precedente Cda.
Questa situazione è particolarmente pericolosa nei casi, per esempio, in cui il Cda viene repentinamente e senza preavviso modificato da parte dell’assemblea dei soci (Sp. z o.o.) o del Collegio Sindacale (S.A.) in tal caso i membri rimossi dal Cda non hanno nessuna possibilità di tutelare i propri interessi in termine di esenzione della responsabilità ai sensi dell’Art. 116 O.P. applicando l’art 299 KSH e, in caso di esecuzione, da parte dell’organo tributario, sul patrimonio personale, avrebbero solo possibilità di rivalsa sul successivo Cda tramite il Tribunale Civile con le incognite e la tempistica che comporta un procedimento giudiziario.
Concludendo: se siete nel Cda di una società prestate particolare cura ai debiti, sopratutto erariali, in quanto non è possibile difendersi sostenendo che un’altro membro ha contratto il debito, la responsabilità è solidale sia che abbiate preso fattiva parte alla gestione che non l’abbiate fatto. Quindi non lasciate cose in sospeso con l’erario, piuttosto provate ad ottenere una dilazione, rateizzazione ecc., ciò fa si che se verreste sostituiti nella vostra funzione il debito di fatto non esiste, sarà un problema dei successori pagare le rate e se non lo fanno loro diventeranno debitori passibili di quanto previsto dall’art. 116.