La responsabilità penale dei membri del CdA (e non solo) nei confronti della società

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Un aspetto che spesso lascia sorpresi i soggetti esteri (e soprattutto italiani) è in merito alle responsabilità dei terzi nei confronti della società.  In molti sistemi giuridici si guarda con un occhio di clemenza agli atti illeciti che i membri del Cda, e soprattutto nei confronti dei soci, che possono compiere atti a danno della società, questo per via del fatto che i sistemi giuridici dei due Paesi vedono in luce diversa la società come persona giuridica, in Italia vale il punto di vista che la società appartiene ai soci i quali, entro certi limiti, ne fanno un po quello che vogliono mentre Il rapporto con il Cda (se si tratta di persone diverse dai soci) è un rapporto squisitamente tra i Soci (proprietari della società) ed il Cda (persone ai quali è stato dato mandato di gestire i beni della società ed ovvero dei soci).

In Polonia il punto di vista è nettamente diverso, la società, anche se posseduta da privati, è vista come una parte del patrimonio economico e sociale del Paese e con particolare durezza sono perseguiti, d’ufficio, i reati a danno della società.

L’art. 296 del Codice Penale Polacco (kodeks karne) ,ed I relativi paragrafi, prevedono pene pesanti per questo tipo di reato, in caso di danno di grande entità anche 10 anni di reclusione, ma analizziamo più in dettaglio cosa prevede l’art. 296.

Il Par. 1 definisce chi e’ soggetto a tale responsabilità e la pena base:

 

Art. 296. § 1. Kto, b?d?c obowi?zany na podstawie przepisu ustawy, decyzji w?a?ciwego organu lub umowy do zajmowania si? sprawami maj?tkowymi lub dzia?alno?ci? gospodarcz? osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie maj?cej osobowo?ci prawnej, przez nadu?ycie udzielonych mu uprawnie? lub niedope?nienie ci???cego na nim obowi?zku, wyrz?dza jej znaczn? szkod? maj?tkow?, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5.

 

Art. 296 § 1. Colui il quale, soggetto ad obbligo sulla base degli articoli di Legge, decisione di organi preposti o contratto, a curare gli interessi patrimoniali o l’attività economica di persone fisiche, giuridiche o unità organizzate che non hanno personalità giuridica, abusando dei propri poteri o per omissione dei propri doveri, causa alla stessa un rilevante danno patrimoniale, è punibile con una pena di reclusione da mesi 3 ad anni 5.

 

Commento: evidentemente l’articolo indica come persona punibile l’individuo il quale ha dovere di curare gli interessi societari, sia questo dovere derivante per Legge, imposizione di un Ente o da contratto, faccio notare che I soci, in quanto organo societario regolato per Legge, hanno l’obbligo anch’essi di curare gli interessi societari. Si noti che il danno arrecato può avvenire sia per dolo (abuso) o incuria (omissione) pertanto anche il soggetto che, avendo l’obbligo, viene meno al suo dovere,  anche nel caso che non ottenga dal suo comportamento profitto,  è punibile con una pena reclusiva da mesi 3 ad anni 5

 

§ 2. Je?eli sprawca przest?pstwa okre?lonego w § 1 dzia?a w celu osi?gni?cia korzy?ci maj?tkowej, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 6 miesi?cy do lat 8.

 

§2 Qualora il colpevole del delitto di cui al §1 agisca con il fine di ottenere un ingiusto profitto, è soggetto ad una pena con la reclusione da mesi 6 ad anni 8

Commento:  in caso vi sia l’aggravante del dolo al fine di aver ingiusto profitto la pena va da mesi 6 ad anni 8

§ 3. Je?eli sprawca przest?pstwa okre?lonego w § 1 lub 2 wyrz?dza szkod? maj?tkow? w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolno?ci od roku do lat 10.

 

§3 Qualora il colpevole del delitto di cui ai § 1 o §2 provoca un danno patrimoniale di grandi dimensioni, è soggetto ad una pena con la reclusione da anni 1 ad anni 10

 

Commento: Qualora il danno sia grande la pena è maggiorata, da notare che non si da un parametro per il “grande”, le sentenze, in genere, rapportano l’entità del danno agli effetti che questo ha nei confronti alla società, per esempio possiamo trovarci di fronte ad un danno considerate “grande” ma di entità patrimoniale non elevato ma “grande” nel senso che grande è il danno che ha arrecato alla società

 

§ 4. Je?eli sprawca przest?pstwa okre?lonego w § 1 lub 3 dzia?a nieumy?lnie, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

 

§4 Qualora il colpevole del delitto di cui ai § 1 o 3 agisca in modo inconsapevole, è soggetto ad una pena con la reclusione fino ad anni 3

 

Commento: beh, se non l’ha fatto apposta e, ovviamente, non con l’obiettivo di arricchirsi (§2), allora la pena è ridotta.

 

§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszcz?ciem post?powania karnego dobrowolnie naprawi? w ca?o?ci wyrz?dzon? szkod?.

 

§5 Non è soggetto a pena colui il quale, prima dell’inizio della procedura penale, di propria volontà ripara interamente il danno arrecato

 

Commento: se viene ad estinguersi il danno, di propria volontà, allora cessa il reato.

Considerazioni finali: è vero che gli organi giudiziari non sono molto ben preparati nella identificazione dei reati commerciali né tantomeno  nella persecuzione degli stessi, con processi che si trascinano per anni tra il balletto dei periti e la confusione dei Giudici I quali, spesso, non comprendono  la materia commerciale, è anche vero che le pene previste  sono tali da far si che il potenziale colpevole ci pensi bene prima di agire a danno della società.