In questo articolo siamo ad indicare alcune fondamentali nozioni di diritto polacco, per la parte relativa al c.d. recupero del credito commerciale.
Si ricorda che per ulteriori approfondimenti, il nostro Studio resta a completa disposizione.
In Polonia il sistema di recupero del credito dal punto di vista giudiziale, ovvero seguendo le norme di un proprio giudizio di cognizione al fine di ottenere un c.d. “titolo esecutivo” è regolato principalmente dalle norme del codice di procedura civile polacco “kodeks postępowania cywilnego”.
Nella pratica, la fase di recupero del credito, come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici di diritto civile Europeo (Europa Continentale), si suddivide in tre fasi principali:
FASE STRAGIUDIZIALE, FASE GIUDIZIALE, FASE ESECUTIVA.
A. FASE STRAGIUDIZIALE
È la fase prodromica a quella giudiziale, dove si instaura un vero e proprio procedimento cognitivo di fronte all’organo giudiziario polacco adito.
In questa fase il creditore, forte di un titolo di natura commerciale (es. fattura di vendita o per servizi prestati), si limita a comunicare al proprio debitore (a mezzo telefonate, lettere di ingiunzione di pagamento, messe in mora, etc.) l’esistenza di un credito da riscuotere, indicandone l’importo, il titolo (fatture commerciali o altro documento commerciale, negozio giuridico sottostante, etc.) nonché un termine indicativo riconosciuto al debitore per il pagamento della somma indicata. Solitamente in questo tipo di comunicazioni il creditore prospetta al debitore l’azione legale, intimandogli di adempiere alle proprie obbligazioni e ricordandogli che in caso di mancato adempimento al debitore verranno ascritte altresì le spese legali e processuali, oltreché corrispondere gli interessi di mora e di legge, in caso di procedimento cognitivo e successiva esecuzione.
Nel caso in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni, il creditore può avvalersi di tutela giurisdizionale agendo di fronte al tribunale competente.
N.B. – per giurisprudenza consolidata, per evitare la prescrizione (in polacco “przedawnienia”) dei crediti esigibili, parte creditrice dovrà avviare un vero e proprio procedimento di mediazione (“postępowanie ugodowe”) – in caso contrario, l’invio di semplici lettere di messa in mora non bloccherà il decorso della prescrizione, che in Polonia è generalmente di 2 anni per i crediti commerciali (fatture).
B. FASE GIUDIZIALE
È la fase nella quale, essendosi rivelata infruttuosa quella precedente (stragiudiziale), il creditore decide di agire di fronte al tribunale competente polacco per vedersi accertati i propri diritti a mezzo emissione di un provvedimento giudiziale che accolga le proprie richieste.
Il creditore assume in questo caso la veste di parte ricorrente (powód) e può agire con ricorso per ingiunzione di fronte al Tribunale competente – solitamente per la competenza si applica il criterio della territorialità (ovvero, il ricorrente deposita il ricorso presso il tribunale competente per la sede / domicilio del convenuto debitore).
Di regola in Polonia vi sono due tipi principali di ricorso per ingiunzione, ovvero:
1) postępowanie upominawcze – cioè ricorso per ingiunzione secondo rito ordinario
2) postępowanie nakazowe – ovvero ricorso per ingiunzione con rito speciale
3) postępowanie “uproszczone” – sulla base di formulari standard d’ufficio – per cause del valore non superiori a 20.000 złotych (ca. 5.000 Eur).
Nel primo caso, il ricorso comporta il versamento di un contributo da parte del ricorrente creditore pari di regola al 5% del valore della domanda, per un massimo in ogni caso di 100.000 zlotych (ca. 25.000 Eur) di contributo unificato da versare direttamente nelle casse del tribunale adito, a mezzo bonifico bancario (copia dell’avvenuto versamento è da allegarsi in comunicazione come allegato al ricorso). Nel caso in cui il creditore versi in cattive condizioni finanziarie, vi è la possibilità di ricorrere per essere liberati dall’obbligo del versamento di tale contributo.
Nel secondo caso, il ricorrente versa un contributo che è pari ad 1/4 del 5% del valore della domanda. Questo secondo tipo di ricorso può essere avviato in specifici casi, delineati agli art. 485 ss. c.p.c. – ovvero in casi dove il credito certo, liquido, esigibile è anche supportato da evidenze tali per cui è altamente probabile la fondatezza delle pretese di parte ricorrente (es. il credito è certificato da documenti ufficiali tipo rogito notarile; oppure il creditore possiede una dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito da parte del debitore, firmato di proprio pugno, etc.).
In entrambi i casi, il Tribunale emette un decreto ingiuntivo, impugnabile pena passaggio in giudicato nel termine perentorio di 14 giorni dalla notifica a parte debitrice.
In caso di mancata impugnazione, il decreto diventa titolo esecutivo finale, da munire successivamente con formula esecutiva; altrimenti, in caso di impugnazione si instaura un giudizio ordinario vero e proprio (con tanto di udienze, richieste di ammissione di prove documentali e testimoniali, etc.), al termine del quale il tribunale, in caso di accoglimento delle richieste di parte attrice, emette una sentenza, condannando parte convenuta al pagamento delle somme ascritte, con l’accollo altresì (di regola) delle spese legali e processuali previste per legge.
N.B. – è importante notare che di regola parte debitrice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (come anche parte ricorrente in sede di ricorso per ingiunzione) dovranno offrire in comunicazione al Tribunale adito tutte quante le prove documentali, testimoniale etc. in loro possesso, pena la preclusione probatoria (art.493 c.p.c.). Ciò al fine di rendere più celeri i processi ed i tempi della giustizia in generale.
Si ricorda che a seguito di emissione della sentenza di primo grado, il debitore avrà 14 giorni di tempo dalla notifica per ricorrere in appello.
Una volta ottenuto titolo esecutivo, parte creditrice dovrà richiedere al Tribunale adito il rilascio della c.d. “formula esecutiva” al titolo esecutivo, cosa che completa il titolo stesso e dà la possibilità al creditore di agire successivamente per esecuzione.
C. FASE ESECUTIVA
Il titolo esecutivo munito di formula esecutiva dovrà essere inviato dal creditore al c.d. “Komornik”, l’ufficiale giudiziario polacco che non è un dipendente pubblico né tantomeno assume in Polonia funzioni di ausiliario del giudice – trattasi invece di un vero e proprio professionista, incaricato con pubbliche funzioni, il cui compenso deriva dai pagamenti per le proprie attività di ricerca del patrimonio del debitore nonché da quanto riesce a recuperare dal debitore stesso (art. 49 “legge sugli ufficiali giudiziari”).
A seguito di deposito presso la Cancelleria del Komornik adito della richiesta di avvio di procedimento esecutivo, il creditore potrà altresì incaricarlo (se vorrà – altrimenti potrà indicare direttamente lui qualora li conosca, i beni del debitore da aggredire) di utilizzare i propri poteri, riconosciutigli per legge, di ricerca del patrimonio del debitore (a quel punto il Komornik per legge ha pieni poteri di ricercare c/c bancari ascritti al debitore, mobili, immobili etc.).
Generalmente i Komornik polacchi sono molto “efficaci” nella loro ricerca, ed hanno poteri di immediato pignoramento di beni mobili e di c/c bancari. Tutte le somme recuperate dal Komornik sono versate poi da questi direttamente al creditore, meno la parte a lui spettante per legge come compenso.
In generale la procedura di recupero del credito in Polonia è, rispetto ai Paesi della “vecchia Europa”, molto spedita e celere.
Ricordiamo che quanto sopra rappresenta un’analisi generalissima del funzionamento del recupero del credito in Polonia – per conoscere nel dettaglio tutti gli aspetti procedurali e pratici, non esitate a contattarci.
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