In un’epoca densa di innovazioni scientifiche e tecnologiche, le ultime tendenze del mercato sono attente all’origine e alla qualità dei prodotti e non viene verificata soltanto la lista degli ingredienti (tra cui il famoso codice “E” indicativo degli additivi alimentari), ma anche la provenienza. È ovvio che alcuni paesi risultano più attraenti rispetto ad altri.
La Polonia negli ultimi anni è diventata un paese molto apprezzato a livello internazionale e, sovente, il marchio Polonia è riconosciuto come sinonimo di qualità e di sapori ricchi di tradizione. Si pensi, tra gli altri, alle bevande alcoliche, alla carne, ai latticini ma anche alla frutta, verdura e dolci polacchi.
Il riconoscimento dei prodotti di origine polacca desta sempre maggiore interesse non solamente per i produttori polacchi, ma anche per gli operatori stranieri indipendentemente dal loro volume di affari. La tendenza mondiale in materia di alimentazione, consistente nel prestare sempre più attenzione all’origine del prodotto, è un incentivo per gli imprenditori polacchi e stranieri per creare partnership e collaborazioni.
La modifica della normativa polacca relativamente all’etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari può senza dubbio dare un impulso a nuove opportunità. Già a partire dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la riforma sulla Qualità commerciale dei Prodotti di Origine agricola e alimentari, la quale ha introdotto delle novità relative alle modalità e ai criteri di etichettatura degli alimenti nonché la dicitura “Prodotto polacco”.
Prima della predetta riforma, l’origine del prodotto era vincolata dal luogo della sua produzione o dall’ultima modifica rilevante realizzata durante il processo di produzione (si veda il Regolamento UE 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio) e l’obbligo di inserire l’informazione relativa all’origine era prevista in casi particolari. Ai sensi del Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, era obbligatorio indicare nell’etichetta solamente il luogo di origine nel caso in cui la sua omissione avrebbe potuto indurre il consumatore in errore relativamente all’origine e alla provenienza del prodotto.
Quindi, con la riforma predetta, dovrà essere indicata l’origine degli ingredienti utilizzati per il prodotto, il che costituisce un elemento molto importante per i consumatori.
Nell’ambito della suddetta riforma, l’etichettatura dei prodotti non trasformati di origine agricola e alimentare può essere corredata dalla dicitura “Prodotto polacco” nel caso in cui la produzione, la coltivazione, l’allevamento, la caccia o la pesca hanno avuto luogo nel territorio della Repubblica di Polonia.
Riguardo alla carne, la riforma ha previsto una disciplina più dettagliata: in questo caso è fondamentale definire il luogo di nascita dell’animale assieme all’indicazione che l’allevamento e la macellazione sono stati posti in essere in Polonia. Di contro, nel caso di prodotti trasformati di origine agricola e alimentare, si potrà apporre la dicitura “Prodotto polacco” nel caso in cui non solo la produzione sia avvenuta in Polonia, ma anche tutti gli ingredienti abbiano come origine la Polonia.
Unica eccezione è data nel caso di componenti importati che non possono essere sostituiti e che costituiscano massimo il 25% del peso totale del prodotto (ad eccezione dell’acqua), in questa fattispecie il prodotto avrà la dicitura “Prodotto polacco”.
A seguito della novella legislativa, l’indicazione di origine polacca dei componenti del prodotto potrà essere considerata anche uno strumento di marketing ed essere utile alle imprese italiane del settore. Anche nel caso di commercializzazione del prodotto polacco in Italia, tale dicitura “Prodotto polacco” costituirà un fattore di forte differenziazione e sarà sinonimo, oltre che di convenienza economica, anche di qualità.
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Alfio Mancani
Avvocato – Italian Desk
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