Le modifiche al diritto tributario introdotte il 1° gennaio 2017

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A partire dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore significative modifiche in ambito tributario, in particolare per ciò che riguarda: CIT, PIT e VAT. Nella presente analisi presentiamo le modifiche più importanti.

Modifiche in ambito di imposte sul reddito

Nuove disposizioni sui prezzi di trasferimento, in particolare:

  • aumentata la soglia dei legami patrimoniali che definisce i soggetti connessi dal 5% al 25%;
  • obbligo di redigere la documentazione per i soggetti i cui ricavi o costi di bilancio abbiano superato nell’esercizio finanziario precedente l’equivalente di 2 milioni di euro;
  • obbligo di effettuare l’analisi dei dati comparativi (benchmarking) per alcune categorie di contribuenti;
  • nuova forma di documentazione, i.e. triplice obbligo di documentazione (local file, master file e domestic file);
  • obblighi di reportistica, i.e. introduzione dell’obbligo di deposito della dichiarazione sulla redazione della documentazione e del rapporto semplificato CIT-TP.

Nell’alveo delle modifiche sulle imposte sui redditi, le nuove disposizioni escludono la possibilità di conteggiare tra i costi deducibili i pagamenti effettuati senza il tramite di un conto di pagamento, in quelle transazioni il cui valore superi i 15.000 złoty. La novella ha esteso, altresì, l’ambito di applicazione della tassazione dei conferimenti in natura alle società di capitali. Le nuove disposizioni prevedono che per ricavo si intende il valore del conferimento cosi come determinato nel contratto o nello statuto della società (e non il valore nominale delle quote o delle azioni).

A partire sempre dal 1 gennaio 2017 è stata abbassata l’aliquota CIT dal 19% al 15% per alcune categorie di contribuenti, i.e.:

  • quelli aventi lo status di “piccolo contribuente” (ossia quei contribuenti il cui valore annuale dei ricavi dalle vendite non superi 1,2 milioni di euro) e
  • quelli che iniziano la propria attività – per l’esercizio finanziario nel quale hanno iniziato l’attività.

Attenzione! Per contribuente che inizi l’attività non si intende in questo caso il soggetto che si è venuto a creare a seguito di una trasformazione.

Della nuova aliquota non potranno usufruire in alcun caso i gruppi di società.

Modifiche in ambito VAT

Il principale obiettivo della c.d. “grande” riforma della legge sul VAT è quello di rafforzare il sistema di imposizione di tale imposta, nonché quello di ridurre gli abusi, connessi con le frodi dei rimborsi non dovuti a favore dei contribuenti.

Da questo momento in poi la maggior parte dei lavori edili, per quanto essi siano eseguiti da parte di subappaltatori, saranno sottoposti al regime dell’inversione contabile. Per i subappaltatori che prestano servizi, di regola già non c’è più l’obbligo di versare il VAT, in quanto a seguito dell’introduzione del reverse charge, è l’acquirente dei servizi ad essere considerato il contribuente, ossia l’appaltatore principale. Il fine della riforma è quello di fare un freno alla creazione di subappaltatori fittizi con l’intento di realizzare frodi fiscali.

Sono state, altresì, inasprite le norme che consentono la comminazione di sanzioni fiscali da parte dello Stato nei casi in cui il contribuente nella propria dichiarazione indichi un importo non veritiero delle imposte da versare o delle eccedenze sul dovuto ovvero se in generale non depositi prove e non paghi le tasse. In alcuni casi la sanzione ammonta al 100% (ad es. quanto le fatture sono state emesse da parte di soggetti non esistenti).